Art. 798. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' per vizi della cosa.
Dispositivo
Art. 798.
(Responsabilita' per vizi della cosa).
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione
