Art. 923. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cose suscettibili di occupazione.
Dispositivo
Art. 923.
(Cose suscettibili di occupazione).
Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
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Ratio Legis
Spiegazione