Art. 952. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Costituzione del diritto di superficie.
Dispositivo
Art. 952.
(Costituzione del diritto di superficie).
Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.
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Spiegazione