Art. 957. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disposizioni inderogabili.
Dispositivo
Art. 957.
(Disposizioni inderogabili).
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e' regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Il titolo non puo' tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione