Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 983. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Accessioni.

Dispositivo

Art. 983.

(Accessioni).


L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.


Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita'.



Ratio Legis


Spiegazione