Art. n°
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Art. 1029. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Servitu' per vantaggio futuro.

Dispositivo

Art. 1029.

(Servitu' per vantaggio futuro).


E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.


E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.



Ratio Legis


Spiegazione