Art. 1055. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessazione dell'interclusione.
Dispositivo
Art. 1055.
(Cessazione dell'interclusione).
Se il passaggio cessa di essere necessario, puo' essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita' giudiziaria puo' disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu' e al danno sofferto. Se l'indennita' fu convenuta in annualita', la prestazione cessa dall'anno successivo.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
