Art. 1075. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio limitato della servitu'.
Dispositivo
Art. 1075.
(Esercizio limitato della servitu').
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione