Art. 1101. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Quote dei partecipanti.
Dispositivo
Art. 1101.
(Quote dei partecipanti).
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione