Art. 1330. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Morte o incapacita' dell'imprenditore.
Dispositivo
Art. 1330.
(Morte o incapacita' dell'imprenditore).
La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione