Art. n°
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Art. 1383. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di cumulo.

Dispositivo

Art. 1383.

(Divieto di cumulo).


Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.



Ratio Legis


Spiegazione