![]() Art. 1387. (Fonti della rappresentanza). Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato. ![]() Art. 1388. (Contratto concluso dal rappresentante). Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facolta' conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. ![]() Art. 1389. (Capacita' del rappresentante e del rappresentato). Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato. ![]() Art. 1390. (Vizi della volonta'). Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo. ![]() Art. 1391. (Stati soggettivi rilevanti). Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede puo' giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante. ![]() Art. 1392. (Forma della procura). La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. ![]() Art. 1393. (Giustificazione dei poteri del rappresentante). Il terzo che contratta col rappresentante puo' sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata. ![]() Art. 1394. (Conflitto d'interessi). Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato puo' essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. ![]() Art. 1395. (Contratto con se stesso). E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi. L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato. ![]() Art. 1396. (Modificazione ed estinzione della procura). Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. ![]() Art. 1397. (Restituzione del documento della rappresentanza). Il rappresentante e' tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati. ![]() Art. 1398. (Rappresentanza senza potere). Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto. ![]() Art. 1399. (Ratifica). Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi. ![]() Art. 1400. (Speciali forme di rappresentanza). Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.
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