Art. 1411. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Contratto a favore di terzi.
Dispositivo
Art. 1411.
(Contratto a favore di terzi).
E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta' delle parti o dalla natura del contratto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione