Art. 1421. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Legittimazione all'azione di nullita'.
Dispositivo
Art. 1421.
(Legittimazione all'azione di nullita').
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione