Art. n°
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Art. 1421. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Legittimazione all'azione di nullita'.

Dispositivo

Art. 1421.

(Legittimazione all'azione di nullita').


Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.



Ratio Legis


Spiegazione