Art. 1464. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impossibilita' parziale.
Dispositivo
Art. 1464.
(Impossibilita' parziale).
Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
