Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1475. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Spese della vendita.

Dispositivo

Art. 1475.

(Spese della vendita).


Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.



Ratio Legis


Spiegazione