Art. n°
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Art. 1500. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Patto di riscatto.

Dispositivo

Art. 1500.

(Patto di riscatto).


Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.


Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.



Ratio Legis


Spiegazione