Art. n°
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Art. 1510. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Luogo della consegna.

Dispositivo

Art. 1510.

(Luogo della consegna).


In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.


Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.



Ratio Legis


Spiegazione