Art. 1525. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inadempimento del compratore.
Dispositivo
Art. 1525.
(Inadempimento del compratore).
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione