Art. n°
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Art. 1526. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Risoluzione del contratto.

Dispositivo

Art. 1526.

(Risoluzione del contratto).


Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.


Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennita', il giudice, secondo le circostanze, puo' ridurre l'indennita' convenuta.


La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprieta' della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.



Ratio Legis


Spiegazione