Art. n°
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Art. 1529. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rischi.

Dispositivo

Art. 1529.

(Rischi).


Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore e' compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.


Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.



Ratio Legis


Spiegazione