Art. n°
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Art. 1527. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Consegna.

Dispositivo

Art. 1527.

(Consegna).


Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.



Ratio Legis


Spiegazione