Art. 1527. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Consegna.
Dispositivo
Art. 1527.
(Consegna).
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
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Ratio Legis
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