Art. n°
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Art. 1544. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del venditore.

Dispositivo

Art. 1544.

(Obblighi del venditore).


Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.



Ratio Legis


Spiegazione