Art. 1546. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' per debiti ereditari.
Dispositivo
Art. 1546.
(Responsabilita' per debiti ereditari).
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
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Spiegazione