Art. n°
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Art. 1546. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' per debiti ereditari.

Dispositivo

Art. 1546.

(Responsabilita' per debiti ereditari).


Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.



Ratio Legis


Spiegazione