Art. n°
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Art. 1575. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni principali del locatore.

Dispositivo

Art. 1575.

(Obbligazioni principali del locatore).


Il locatore deve:


1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;


2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;


3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.


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