Art. n°
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Art. 1601. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Risarcimento del danno al conduttore licenziato.

Dispositivo

Art. 1601.

(Risarcimento del danno al conduttore licenziato).


Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.


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