Art. n°
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Art. 1607. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Durata massima della locazione di case.

Dispositivo

Art. 1607.

(Durata massima della locazione di case).


La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.



Ratio Legis


Spiegazione