Art. n°
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Art. 1608. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Garanzie per il pagamento della pigione.

Dispositivo

Art. 1608.

(Garanzie per il pagamento della pigione).


Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino puo' essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.



Ratio Legis


Spiegazione