Art. n°
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Art. 1693. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' per perdita e avaria.

Dispositivo

Art. 1693.

(Responsabilita' per perdita e avaria).


Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.


Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.



Ratio Legis


Spiegazione