Art. 1693. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' per perdita e avaria.
Dispositivo
Art. 1693.
(Responsabilita' per perdita e avaria).
Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione