Art. n°
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Art. 1697. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Accertamento della perdita e dell'avaria.

Dispositivo

Art. 1697.

(Accertamento della perdita e dell'avaria).


Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate.


Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.


Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.



Ratio Legis


Spiegazione