Art. 1697. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accertamento della perdita e dell'avaria.
Dispositivo
Art. 1697.
(Accertamento della perdita e dell'avaria).
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione