Art. n°
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Art. 1712. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione dell'eseguito mandato.

Dispositivo

Art. 1712.

(Comunicazione dell'eseguito mandato).


Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.


Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.



Ratio Legis


Spiegazione