Art. 1712. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comunicazione dell'eseguito mandato.
Dispositivo
Art. 1712.
(Comunicazione dell'eseguito mandato).
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione