Art. n°
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Art. 1716. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pluralita' di mandatari.

Dispositivo

Art. 1716.

(Pluralita' di mandatari).


Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.


Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.


Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.



Ratio Legis


Spiegazione