Art. 1861. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione.
Dispositivo
Art. 1861.
(Nozione).
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione