Art. n°
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Art. 1867. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riscatto forzoso.

Dispositivo

Art. 1867.

(Riscatto forzoso).


Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:


1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;


2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;


3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.



Ratio Legis


Spiegazione