Art. 1904. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Interesse all'assicurazione.
Dispositivo
Art. 1904.
(Interesse all'assicurazione).
Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione