Art. 1905. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Limiti del risarcimento.
Dispositivo
Art. 1905.
(Limiti del risarcimento).
L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione