Art. 1980. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della cessione.
Dispositivo
Art. 1980.
(Effetti della cessione).
Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione