Art. n°
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Art. 1980. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della cessione.

Dispositivo

Art. 1980.

(Effetti della cessione).


Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.


I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.


I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.



Ratio Legis


Spiegazione