Art. 1982. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riparto.
Dispositivo
Art. 1982.
(Riparto).
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione