Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1982. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riparto.

Dispositivo

Art. 1982.

(Riparto).


I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.



Ratio Legis


Spiegazione