Art. n°
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Art. 1993. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Eccezioni opponibili.

Dispositivo

Art. 1993.

(Eccezioni opponibili).


Il debitore puo' opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche' quelle che dipendono da falsita' della propria firma, da difetto di capacita' o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.


Il debitore puo' opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.



Ratio Legis


Spiegazione