Art. n°
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Art. 1999. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Conversione dei titoli.

Dispositivo

Art. 1999.

(Conversione dei titoli).


I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.


Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.



Ratio Legis


Spiegazione