Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2006. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Smarrimento e sottrazione del titolo.

Dispositivo

Art. 2006.

(Smarrimento e sottrazione del titolo).


Salvo disposizioni di leggi speciali, non e' ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.


Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.


Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto e' liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.


Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante puo' essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.


E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.



Ratio Legis


Spiegazione