Art. n°
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Art. 2007. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distruzione del titolo.

Dispositivo

Art. 2007.

(Distruzione del titolo).


Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.


Le spese sono a carico del richiedente.


Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.



Ratio Legis


Spiegazione