Art. 2007. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Distruzione del titolo.
Dispositivo
Art. 2007.
(Distruzione del titolo).
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione