Art. n°
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Art. 2115. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contribuzioni.

Dispositivo

Art. 2115.

(Contribuzioni).


Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.


L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.


E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.



Ratio Legis


Spiegazione