Art. 2115. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Contribuzioni.
Dispositivo
Art. 2115.
(Contribuzioni).
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione