Art. 2116. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prestazioni.
Dispositivo
Art. 2116.
(Prestazioni).
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore e' responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione