Art. n°
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Art. 2116. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prestazioni.

Dispositivo

Art. 2116.

(Prestazioni).


Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.


Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore e' responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.



Ratio Legis


Spiegazione