Art. n°
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Art. 2166. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del concedente.

Dispositivo

Art. 2166.

(Obblighi del concedente).


Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.



Ratio Legis


Spiegazione