Art. 2166. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi del concedente.
Dispositivo
Art. 2166.
(Obblighi del concedente).
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione