Art. n°
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Art. 2167. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del colono.

Dispositivo

Art. 2167.

(Obblighi del colono).


Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.


Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.



Ratio Legis


Spiegazione