Art. 2167. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi del colono.
Dispositivo
Art. 2167.
(Obblighi del colono).
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
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