Art. n°
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Art. 2235. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di ritenzione.

Dispositivo

Art. 2235.

(Divieto di ritenzione).


Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.



Ratio Legis


Spiegazione