Art. 2235. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di ritenzione.
Dispositivo
Art. 2235.
(Divieto di ritenzione).
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione