Art. 2236. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' del prestatore d'opera.
Dispositivo
Art. 2236.
(Responsabilita' del prestatore d'opera).
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione
