Art. 2253. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Conferimenti.
Dispositivo
Art. 2253.
(Conferimenti).
Il socio e' obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione