Art. n°
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Art. 2257. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Amministrazione disgiuntiva.

Dispositivo

Art. 2257.

(Amministrazione disgiuntiva).


Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.


Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.


La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.



Ratio Legis


Spiegazione